STATUTO DELLA UNIONE CATTOLICA FARMACISTI ITALIANI (UCFI)

Il presente testo di Statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 17-20 gennaio 2005.
Si consegna ufficialmente il testo debitamente approvato.
Roma, 1 febbraio 2005
Giuseppe Betori
Segretario Generale

ART. 1
E’ costituita l’Unione Cattolica Farmacisti Italiani (UCFI), Associazione a carattere nazionale, retta dalle norme del codice di diritto canonico (cann. 321-326) e dal presente Statuto.
Essa ha la sua sede centrale in Roma.

ART. 2
L’ Unione si ripromette di promuovere tra gli Associati:
a) la volontà di seguire nell’esercizio della professione farmaceutica gli insegnamenti del Vangelo e del Magistero ecclesiastico, con particolare riguardo alla dottrina sociale della Chiesa;
b) il miglioramento morale e culturale della persona;
c) l’adesione ai dettami della deontologia professionale;
d) l’azione per un dignitoso esercizio della professione e per la tutela morale dei giusti interessi di coloro che la svolgono;
e) l’educazione dei Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale, anche attraverso un’efficace attività culturale, sociale e caritativa collegata con l’ esercizio della professione;
f) il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni e associazioni cattoliche nazionali ed internazionali che operano nel settore sanitario;
g) l’impegno a favorire lo sviluppo sanitario tramite l’invio di farmaci, farmacisti ed attrezzature nei Paesi in via di sviluppo;
h) promuovere ed attuare, anche avvalendosi di consulenti esterni, ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionale nelle scienze farmaceutiche e in qualsiasi altra scienza attinente alla professione del laureato in Farmacia, con l’esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi d’ istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

ART. 3

L’ UCFI provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante iniziative, pratiche religiose, gruppi di studio, conferenze, convegni, borse di studio, pubblicazioni.
Inoltre provvede ai suddetti scopi mediante le quote sociali, contributi volontari, eventuali donazioni e lasciti.
Essa avrà un suo organo di stampa.

ART. 4
Possono far parte dell’ Unione in qualità di Soci ordinari i laureati in Farmacia, in Chimica e tecnologie farmaceutiche ed i laureandi nelle suddette facoltà.
Ogni domanda di iscrizione diretta alla Presidenza Nazionale, deve essere presentata da almeno un socio ordinario. L’accettazione è deliberata insindacabilmente dalla Presidenza Nazionale che rilascia la tessera.
Il socio ordinario è obbligato a corrispondere la quota associativa annua stabilita dalla Presidenza Nazionale.
Possono essere ammessi all’ Unione come Soci onorari, con delibera della Presidenza Nazionale personalità che abbiano acquisito nel campo della farmacia e delle scienze affini particolari benemerenze al servizio della Chiesa, della società e dell’Associazione, ancorchè, pur non confessando la religione cattolica, si ispirino ai principi cristiani.
La Presidenza Nazionale può anche ammettere all’ Unione, come Soci sostenitori persone, associazioni, fondazioni e qualsiasi altro Ente, i quali liberamente contribuiscano al raggiungimento degli scopi dell’ U.C.F.I.

ART. 5
Tutti i soci ordinari accettano gli impegni sostenuti nella seguente “Promessa del Farmacista Cattolico”:
1) considero la mia professione come un servizio e non come una semplice attività commerciale.
2) I farmaci e gli altri prodotti attinenti all’attività farmaceutica saranno preparati “con arte”, conformi alle prescrizioni e alle formule stabilite e distribuiti nella piena osservanza della legislazione vigente rispettosa della dignità della persona umana e della sacralità della vita.
3) Cosciente della responsabilità che impone il valore della mia laurea eserciterò la professione con responsabilità e dedizione, avendo cura di migliorare e aggiornare le mie conoscenze scientifiche e professionali.
4) Rispetterò rigorosamente il segreto professionale.
5) Collaborerò lealmente con il medico e con i miei colleghi nell’esclusivo interesse del malato.
6) Sarò per il malato e per la sua famiglia consigliere disponibile, prudente e disinteressato.
7) Gli onorari saranno conformi alle norme della professione senza nuocere agli interessi dei malati e dei colleghi.
8) Seguirò responsabilmente la formazione tecnica e morale dei miei allievi, degli studenti che mi possono essere affidati, dei miei collaboratori.

ART. 6
Le funzioni direttive dell’ Unione in sede locale e nazionale sono riservate ai Soci ordinari.

ART. 7
L’ Associazione non svolge attività politica di partito, né sindacali e non ha scopi di lucro.

ART. 8
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per espulsione.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
La decadenza è deliberata dalla Presidenza Nazionale per morosità nel versamento della quota per oltre due anni.
L’espulsione viene deliberata dalla Presidenza Nazionale quando sia riconosciuta e dimostrata la grave trasgressione delle fondamentali norme statutarie.

ART. 9
Sono organi dell’ Unione:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) la Presidenza Nazionale.

ART. 10
L’Assemblea dei Soci è l’organo generale deliberativo dell’ Unione; essa elegge, a maggioranza semplice dei presenti, la Presidenza Nazionale. Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, in via straordinaria quando la Presidenza Nazionale ne deliberi la convocazione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Presidenza Nazionale o della metà più uno dei Soci ordinari in regola con la quota sociale.
I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio, che però non può portare più di due deleghe.
E’ in facoltà dell’ Assemblea proclamare un Presidente Nazionale Emerito.

ART. 11
La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da due vicepresidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da otto Consiglieri.

ART. 12
La Presidenza Nazionale è assistita da un Consulente Ecclesiastico Centrale nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Egli rappresenta in seno all’ Associazione l’Autorità Ecclesiastica; ne curerà la fedele osservanza di prescrizioni e norme; offrirà ai Consulenti ecclesiastici delle Sezioni le direttive per l’aggiornamento spirituale e per l’ attività apostolica dei Soci, promuovendo idonee iniziative; programmerà le riunioni dei Consulenti Ecclesistici delle Sezioni per trattare i problemi inerenti al proprio ufficio.
Il Consulente Ecclesiastico Nazionale partecipa all’ Assemblea dei Soci e alle riunioni della Presidenza Nazionale.
Il Consulente Ecclesiastico Nazionale può essere coadiuvato da un Vice-consulente da lui scelto.

ART. 13
Alla Presidenza Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L’Unione è rappresentata ad ogni effetto legale dal suo Presidente.

ART. 14
Nelle Diocesi possono operare le Sezioni che abbiano un numero di Soci non inferiore a dieci unità.
Sono organi delle Sezioni:
a) l’ Assemblea dei Soci;
b) l’ Ufficio di Presidenza.
Ambedue gli organi operano a somiglianza di quelli nazionali.
L’ Ufficio di Presidenza delle Sezioni è assistito da un consulente ecclesiastico nominato dall’ Ordinario della diocesi in cui ha sede la Sezione.

ART. 15
La Presidenza Nazionale, con l’approvazione della conferenza Episcopale Regionale, può nominare gli Incaricati Regionali da scegliersi tra i Soci più attivi con il compito di promuovere lo sviluppo ed il coordinamento delle Sezioni.

ART. 16
La Presidenza Nazionale può cooptare Soci che abbiamo particolare competenza specifica, fino ad un massimo di cinque.

ART. 17
Fanno parte della Presidenza Nazionale:
a) i membri eletti dall’ Assemblea Nazionale, di cui all’ art. 11;
b) i Delegati Regionali;
c) i Soci cooptati.
I Delegati Regionali ed i Soci cooptati hanno diritto al solo voto consultivo.

ART. 18
Il bilancio consuntivo deve essere compilato ogni anno a cura della Presidenza Nazionale.
La Presidenza uscente sottopone all’ esame dell’Assemblea Nazionale lo stato delle risorse economiche e le linee di gestione amministrativa dell’ Unione seguite nel triennio.

ART. 19
Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno una durata di tre anni. Speciali incarichi affidati su delibera della Presidenza Nazionale a Soci nell’ interesse generale potranno dar luogo al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.

ART. 20
La eventuale modifica dello Statuto può essere decisa dall’ Assemblea a tale scopo convocata, con il voto favorevole di due terzi dei presenti, che dovranno essere la maggior parte dei Soci.
Qualora non si possa avere tale presenza, la eventuale modifica dello Statuto potrà essere decisa con il voto favorevole scritto dei due terzi dei Soci mediante consultazione epistolare.
La delibera deve essere approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 21
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione di eventuali beni che dovranno essere destinati a finalità caritative.

ART. 22
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di diritto canonico in materia di associazioni di fedeli.