Comunicato stampa dell’Unione Cattolica Farmacisti Italiani

Giovedì 15 dicembre con la sentenza di assoluzione si è conclusa l’annosa vicenda giudiziaria di una nostra collega farmacista di Trieste, che nel 2013, richiamandosi all’obiezione di coscienza ed all’autonomia professionale, si era rifiutata di dispensare un contraccettivo di emergenza in presenza di prescrizione medica, indicando la farmacia più vicina dove la paziente avrebbe potuto acquistarlo. La scelta etica della collega si era basata sulla conoscenza di evidenze ed interpretazioni scientifiche di pubblico dominio, e non solo su indicazioni contenute nel foglietto illustrativo, che avevano messo in risalto il possibile effetto antinidatorio del farmaco, cioè di impedimento al normale sviluppo dell’embrione nell’utero materno. Non si era trattato quindi di una decisione estemporanea e superficiale, ma giunta dopo riflessione approfondita e ponderata sui propri principi morali e professionali. Eppure alla denuncia è seguito il rinvio a giudizio per “omissione di atti d’ufficio”, fino all’epilogo, da noi tutti auspicato e per certi versi previsto, dell’assoluzione con formula piena. Ci stringiamo con gioia alla collega e condividiamo la sua soddisfazione per questo risultato che pone fine ad una vicissitudine angosciosa e dolorosa anche per la sua famiglia, una situazione che, com’è facilmente comprensibile, è stata vissuta come una ingiusta persecuzione per un comportamento erroneamente considerato ideologico. Nel contempo ringraziamo l’Avvocato Simone Pillon del Foro di Perugia, che da anni collabora con la nostra associazione, per la sua generosa ed efficace opera professionale che ha portato a questo risultato storico. Questa rappresenta la prima sentenza in Italia sull’obiezione di coscienza dei farmacisti, diventandone così la pietra miliare in ambito giuridico e punto di svolta nella discussione all’interno della professione. In essa infatti, vengono ribaditi la piena autonomia professionale del farmacista ed il suo consapevole diritto ad operare in scienza e coscienza nel rispetto del paziente e soprattutto della vita umana, aspetti già sanciti dal Codice Deontologico. Da questo momento le novità contenute in tale sentenza non potranno essere disconosciute per il loro valore dirompente, soprattutto in tema di etica deontologica: per la prima volta viene riconosciuto ad un farmacista la piena autonomia nel proprio ambito professionale, fondata sul suo bagaglio culturale e morale. I principi etici alla base del nostro Codice Deontologico vengono rivalutati e siamo quindi fiduciosi che ciò sia preso in seria considerazione dagli Ordini Provinciali. Ci aspettiamo una piena consapevolezza ed un costruttivo confronto all’interno della FOFI alla luce delle nuove indicazioni giuridiche, affinché si recepiscano per tutti i farmacisti i principi offerti in questa sentenza. Inoltre confidiamo che anche il mondo politico ne prenda atto e dimostri finalmente un serio impegno nell’approvazione di una legge completa ed articolata, che possa regolamentare l’obiezione di coscienza del farmacista, tutelando la paziente e soprattutto il professionista per evitare discriminazioni. Cogliamo l’occasione per rivolgere un appello in questo senso al Presidente della FOFI Sen. Dott. Andrea Mandelli. È innegabile che da oggi in poi l’obiezione di coscienza non rappresenterà soltanto un diritto costituzionalmente fondato, ma avrà anche nel nostro Paese un fondamento giuridico. Attendiamo con interesse le motivazioni della sentenza per farci carico di eventuali ulteriori richieste nelle sedi opportune, in ambito di enti statali e professionali.

1 commento
  1. Bruno Mozzanega
    Bruno Mozzanega dice:

    Non è stato riconosciuto il diritto a obiettare. Si è detto che la condotta della dottoressa è penalmente irrilevante.
    Ero consulente tecnico della dottoressa e i giudici hanno chiaramente capito che norlevo agisce impedendo l’annidamento e che la dottoressa era in buona fede. Non si sono addentrati a discutere se questi farmaci siano compatibili con le nostre leggi, che tutelano il concepito, ma hanno scelto di assolverla per le ragioni dette.
    Vedremo la sentenza.

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