ASSOLUZIONE FARMACISTA OBIEZIONE A PILLOLA DEL GIORNO DOPO

CORTE APPELLO TRIESTE CONFERMA ASSOLUZIONE PER FARMACISTA CHE FECE OBIEZIONE A PILLOLA DEL GIORNO DOPO

“Ieri in tarda serata, dopo lunga camera di consiglio, la Corte di appello di Trieste ha confermato l’assoluzione per la farmacista di Monfalcone che aveva dichiarato la propria obiezione di coscienza rifiutandosi di vendere la pillola del giorno dopo”. Lo dichiarano il Sen. Avv. Simone Pillon e l’avv. Marzio Calacione che hanno difeso la professionista in questo percorso giudiziario durato 5 anni. “Il Tribunale di Gorizia aveva già assolto la farmacista, ma la Procura locale aveva appellato la sentenza, costringendo la difesa a un nuovo grado di giudizio. Ora finalmente la Corte di Appello del capoluogo giuliano ha confermato l’assoluzione, riconoscendo la particolare tenuità del fatto e l’infondatezza delle pretese accusatorie”.
“Siamo ben felici che anche la Corte abbia voluto mandare esente da responsabilità penale la nostra assistita, che ha scelto coraggiosamente di seguire la voce della propria coscienza per difendere la vita umana fin dal concepimento” dichiarano gli avvocati Calacione e Pillon “speriamo tuttavia che nessuno sia più costretto a subire un processo penale per aver semplicemente messo in pratica i principi etici dettati dalla propria coscienza”.
“Il nostro ordinamento giuridico già prevede la libertà di coscienza, come dimostrato da questa assoluzione, ma forse uno specifico chiarimento normativo potrebbe evitare infondati ma faticosi ricorsi allo strumento penale” conclude l’avvocato Pillon che è anche capogruppo della Lega in commissione giustizia al Senato.


L’obiezione di coscienza e i suoi fondamenti

Nota dell’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi sulla sentenza di assoluzione della farmacis ta di Monfalcone

La stampa, anche nazionale, si è molto occupa t a della sent enz a di assoluzione in appello della farmacista triestina, ma operante a Monfalcone, che si era rifiutata di vendere la cosiddetta pillola del giorno dopo (che può avere effetti abortivi) ad una coppia che ne aveva fatto richiesta nella farmacia comunale ove lavorava. Il fatto risale ormai a cinque anni fa. L’assoluzione era già arrivata in primo grado, ma la procura aveva fatto ricorso e siamo così arrivati a questa seconda sentenza di assoluzione.
Ho segui to ques t a vicenda, che aveva come protagonista principale una fedele della nostra diocesi, con grande par te cipazione e vicinanza, nonché con ammirazione per la coerenza di vita e il coraggio della testimonianza da ella dimostrato.

Gran parte dei commenti è di soddisfazione, e giustamente.
La dottoressa aveva fatto obiezione di coscienza circa la sua collaborazione ad una interruzione di gravidanza per via chimica, aveva rischiato sulla propria pelle e, come una moderna Antigone, aveva preferito “obbedire alla legge degli dei” piuttosto che a quella degli uomini.

L’evento è degno della massima attenzione anche per il suo contenuto, ossia il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza. A questo proposito l’occasione è propizia per fare qualche ulteriore riflessione.

Va tenuto presente che il giudice di primo grado non aveva riconosciuto il diritto dell’accusata all’obiezione di coscienza, ma l’assoluzione era stata motivata dalla leggera entità del danno provocato. Se la motivazione della sentenza di appello dovesse confermare questa linea, risulterebbe quindi eccessivo parlare di “vittoria del diritto all’obiezione di coscienza”.
Ciò, naturalmente, nulla toglie al valore del comportamento della signora, ma impedisce di cantare troppo presto vittoria sul fronte del riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

La strada verso il riconoscimento dell’obiezione di coscienza è ancora lunga e sarà anche molto accidentata se non si chiariranno i suoi veri fondamenti.

L’attuale cultura giuridica, infatti, non è in grado di distinguere quando l’obiezione di coscienza è fatta “per obbedire alla legge degli dèi”, vale a dire per rispettare valori di ordine oggettivo, e quando è fatta per coerenza con un desiderio individuale. Logica vorrebbe che il primo tipo di obiezione di coscienza fosse difeso dalla legge, mentre il secondo no. Ma per farlo bisognerebbe avere una cultura giuridica fondata sull’ogget t ività del diritto e sulla sua relazione con un ordine morale. Viceversa, anche una donna incinta potrebbe fare obiezione di coscienza a che il figlio nasca. E non si può contemporaneamente convalidare l’obiezione di coscienza della farmacista che non vuole collaborare ad un aborto e l’obiezione di coscienza di una mamma che vuole invece abortire. Solo il primo può essere un diritto contemplato.

Questo per dire che il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza non può fondarsi solo sul diritto ad essere coerenti con la propria coscienza, ma dovrebbe estendersi ai fondamenti oggettivi ed indisponibili della coscienza.

Ma questo esula dalle possibilità della cultura giuridica di oggi, purtroppo. Sono sicuro che il comportamento della signora oggetto della sentenza
rispondeva al significato vero del diritto all’obiezione di coscienza, come adesione a dei valori indisponibili e a carattere3 assoluto e vincolante ogni coscienza che voglia dirsi retta. Il suo gesto ha quindi porta to avanti la giusta causa del riconoscimento di questo diritto. La sentenza, invece, non ancora del tutto. Per questo c’è da augurarsi che il gesto emblematico della farmacista triestina possa essere imitato anche da altri e indurre così una nuova e corretta visione giuridica dell’obiezione di coscienza.

+ Giampaolo Crepaldi
Vescovo di Trieste

1 commento
  1. Maria Teresa
    Maria Teresa dice:

    Sono pienamente d’accordo col Vescovo di Trieste. La strada per l’obiezione di coscienza del farmacista è ancora lunga. Tuttavia occorre essere scientificamente preparati e consapevoli dei potenziali effetti abortivi delle pillole per la contraccezione d’emergenza. Il prof Bruno Mozzanega docente dell’università di Padova, è il più preparato esperto di contraccezione d’emergenza al momento . Il prof Bruno Mozzanega ha tenuto una convincente lezione scientifica all’ordine dei farmacisti di Milano, Lodi, Brianza , nella quale ha dimostrato i dati scientifici nella letteratura mondiale che confermano la presenza anche di un chiaro meccanismo antinidatorio e quindi abortivo. La donna, però non viene informata del possibile effetto abortivo.. Perché si consente che il foglio illustrativo non riveli tutta la verità sul meccanismo? Per non parlare dei possibili effetti collaterali. Occorre fare una riflessione anche sul perché diminuiscono così tanto le nascite in Italia, nonostante i vari bonus bebè. C’è un enorme lavoro da fare per far conoscere la bellezza e il valore della vita appena concepita, per convincere i giovani a fare delle scelte più appropriate per una procreazione responsabile. Bisogna informare e aumentare la consapevolezza tra i farmacisti. In attesa che vengano pubblicati gli atti del convengo di Milano, propongo di consultare il sito della sipre. Maria Teresa

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